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Il diritto all’oblio nel nuovo Regolamento 679/2016 – Registrazione Marchi e Brevetti

Il diritto all’oblio nel nuovo Regolamento 679/2016

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DIRITTO ALL’OBLIO

E NUOVO REGOLAMENTO

Il diritto all’oblio è strettamente connesso alla tutela dell’identità personale e alla riservatezza  e si basa sulla non attualità dell’interesse pubblico a conoscere determinate vicende.

Il diritto all’oblio inteso come diritto a che determinate informazioni vengano cancellate dalla rete e il soggetto interessato venga dimenticato, va ben oltre il concetto di privacy.

In esso, infatti, si ravvisano connotati di responsabilità penale personale e di responsabilità civile di soggetti terzi, rispetto a colui che viola la privacy, ovvero le società che gestiscono i più noti motori di ricerca.

Con il Regolamento 679/2016 il diritto all’oblio ottiene una tutela concreta soprattutto nell’ambito del web, dove maggiore è la necessità di fare valere il diritto di essere dimenticati e ad eliminare ogni contenuto che  possa risultare sconveniente e dannoso, anche a distanza di molti anni.

Il Considerando 66 stabilisce che è “opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali”.

L’art. 17 del Regolamento stabilisce con chiarezza i casi in cui è obbligatoria la cancellazione immediata quando:

a)        i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati trattati;

b)       è intervenuta la revoca del consenso;

c)        vi è opposizione dell’interessato al trattamento di quei determinati dati;

d)       si configura un trattamento illecito dei dati;

e)       si impone la cancellazione per obbligo legale

 

Accanto all’espressa previsione del diritto alla cancellazione dei dati deve evidenziarsi la rilevanza attribuita in ambito europeo ad un altro risvolto determinante del trattamento dei dati personali che si sostanzia nella portabilità degli stessi.

Con tale espressione deve intendersi il diritto del soggetto interessato a trasmettere i propri dati personali da un titolare del trattamento ad un altro, garantendo una facilità nel meccanismo di trattamento dei dati che, una volta registrati, ben possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie.

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