Il Diritto d’Autore

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Una definizione di “Diritto d’Autore“?

Dalla Rete, Wikipedia definisce “Il Diritto d’Autore” come “la posizione soggettiva dell’autore di un opera dell’ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento“.

La stessa SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – citando la L. 22 aprile 1941 n. 633, parla di “opere dell’ingegno, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema”, la cui tutela consiste “in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il diritto d’autore”. 

In realtà, il fondamento, pur non esplicito, della tutela del diritto d’autore è da individuarsi nella Costituzione espresso all’ art. 4 “progresso materiale”, art. 9 “promozione dello sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”, art. 21 “libertà di espressione”, art. 33 “libertà dell’arte e della scienza” e art. 35 “tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”.

Ispirato da tali principi costituzionali è l’intero Titolo IX del Codice Civile rubricato “Dei diritti sulle opere dell’ingegno letterarie e sulle invenzioni industriali”.  

Vi è poi la già citata L. 22 aprile 1941, n. 633 – e sue successive modifiche – che disciplina specificamente la materia, regolamentandone tutto il settore. Ancora oggi in vigore, pur se spesso oggetto di modifiche, anche a causa della costante innovazione dei mezzi di comunicazione e lo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti, la L. 633/1941 pone quale oggetto della propria tutela “l’espressione tangibile dell’idea”, il modo in cui concretamente l’opera stessa viene realizzata o espressa.

La legge riconosce, dunque, piena tutela alle opere letterarie , drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in forma scritta che orale; alle opere musicali, alle variazioni musicali di opere originali, alle arti figurative, comprese le scenografie, ai disegni dell’architettura, alle opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, alle opere fotografiche o a quelle espresse con analogo procedimento (che equipara le fotografie tradizionali a quelle digitali).

 

 


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