La Tutela dei Dati Personali

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Il diritto alla Privacy ovvero il diritto alla protezione della sfera privata di un individuo fa la sua prima “comparsa ufficiale”all’interno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il cui art. 12 prevede che: “nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze. Ogni individuo ha diritto di essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”.

Nel diritto Europeo, è l’art. 8 della “Convenzione europea dei diritti dell’Uomo” a stabilire che “ogni persona ha il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tle insorgenza sia prevista dalla legge e costituisca uan misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, perla difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Il Regolamento UE 2016/679 segna un confine nell’evoluzione storica della tutela dei dati personali e delle norme che tutelano il diritto ad esercitare un controllo sulle informazioni che riguardano una persona fisica.

Fino ad ora, al centro della tutela è stata posta la persona, intesa come persona fisica, titolare di diritti, depositaria di interessi legittimi e di aspettative riconosciute dall’ordinamento.

È un approccio classico, evoluzione del diritto costituzionale di tutela della personalità, che comprende diritti essenziali come il diritto alla vita e integrità fisica, il diritto all’onore, il diritto alla riservatezza, il diritto al nome, il diritto all’identità personale.

In tal senso, la protezione dei dati personali è intesa come il diritto  a mantenere il controllo sulle proprie informazioni e a determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata nella relazione dell’individuo rispetto alla collettività.

Con la sempre maggiore e diffusa capacità di utilizzare impianti di elaborazione e trasmissione elettronica dei dati, questi sono diventati un valore in se, un bene giuridico degno di tutela.

La stessa nascita di norme penali poste a tutela del bene guridico rappresentato dal dato personale è un segnale evidente di questo processo che, con il regolamento 679/2016, giunge a pieno compimento.

Il dato personale diventa il protagonista della tutela garantita dalla normativa, perché esso stesso è portatore di valore e oggetto di interesse generale.

Partendo da questa nuova prospettiva, gli interessati, ovvero i soggetti cui i dati personali si riferiscono,  sono identificati come dententori di un bene dal valore inestimabile, non più solo dal punto di vista ideale, teorico ed astratto legato alla persona fisica, ma anche dal punto di vista economico.

Per questo, il nuovo Regolamento UE, attibuisce agli interessati nuovi diritti, quali il diritto alla portabilità dei dati, mentre altri diritti già riconosciuti dal codice della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quali il diritto di accesso, vengono disciplinati in modo nuovo.

In questo quadro del tutto rinnovato, le imprese che nell’ambito della loro attività raccolgono e gestiscono dati personali, devono  iniziare ad impostare la propria organizzazione conformemente alle prescrizioni del regolamento europeo, agevolando, ad esempio, l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, tra i quali in primo piano compare il diritto d’accesso e adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea.

È opportuno, che le aziende adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l’esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati.

Devono dotarsi, attraverso adeguati investimenti, anche di carattere economico, di uno specifico sistema organizzativo, che comprenda l’introduzione o l’implementazione di misure di sicurezza adeguate a garantire la tutela dei dati, regolamenti interni che spieghino le procedure e le motodologie da adottare, di personale adeguatamente formato che sappia eseguire un trattamento dei dati in linea con le nuove direttive europee.

In definitiva, le aziende dovranno inserire all’interno delle proprie voci di bilancio, anche quella relativa alla Privacy Policy e alla Tutela dei Dati Personali oggetto di trattamento, intendendo tale voce non già come una tantum, bensì come un impegno in costante ed in evoluzione, sempre al passo con l’evoluzione della realtà aziendale stessa.

 

 

 

 

 


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