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Il framing – Registrazione Marchi e Brevetti
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Il framing è quella pratica per cui, attraverso un collegamento ipertestuale (link), il contenuto del sito richiamato viene inserito nella pagina web del sito richiamante, eliminando ogni riferimento al sito di appartenenza, con l’effetto di generare la convinzione, in chi visita questo sito, che i contenuti non siano di altri.

L’utente viene collegato ad una pagina di altro sito, che viene visualizzata all’interno della cornice (frame) del primo sito, con la conseguenza che i segni distintivi e gli avvisi pubblicitari, posti su questo, continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva.

Quindi, di fatto, il sito framer si limita a sfruttare il contenuto dei siti cui si aggancia, traendo la propria fonte di guadagno dalla vendita dello spazio pubblicitario posto sui lati della cornice, all’interno della quale si materializzano i contenuti informativi altrui, e dalla confusione ingenerata negli utenti dall’associazione con i segni distintivi contenuti nelle pagine del sito oggetto di frame.

In dottrina non esistono dubbi sulla potenzialità lesiva di tale pratica.

Infatti, questa forma di agganciamento, impedendo di norma l’identificazione del sito agganciato, induce l’utente a ritenere che vi sia un’associazione fra i due siti, con conseguente violazione dell’art. 2598 c. 1 c.c.

Inoltre, il framing  integra una condotta contraria ai principi della correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 c.3 c.c., che si traduce in un  comportamento parassitario, consistente nell’appropriazione e nello sfruttamento parassitario dell’altrui attività imprenditoriale, idonea ad ingenerare lo sviamento dell’utente.

Questo perché, il sito del framer, limitandosi a sfruttare l’iniziativa economica ed intellettuale altrui, non offre alcun plusvalore rispetto alle informazioni visualizzate nel frame e sfrutta, quale fonte di guadagno, la vendita dello spazio pubblicitario posto sui lati della cornice, all’interno della quale si posizionano i contenuti informativi altrui.

Va specificato, però, che l’effetto lesivo deve essere riscontrato caso per caso. Ci sono, infatti,  fattispecie di framing che possono essere considerate come lecite laddove il linkante citi espressamente l’autore dell’opera e non elimini i segni distintivi o la fonte del documento.

Quindi, adottando alcuni accorgimenti – quali specificare il nome del sito a cui viene effettuato il link, evitare di mantenere la veste grafica del sito linkato e fare in modo che l’indirizzo visualizzato nella finestra del browser corrisponda esattamente a quello del sito linkato – si evita ogni violazione di diritti altrui.


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