PAROLA D’ORDINE: ACCESSO! (parte seconda)

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La violazione del diritto d’accesso comporta il c.d. DIGITAL DIVIDE.

Vediamo in cosa consiste.

Tecnicamente sono i fornitori di connettività, per intenderci i gestori delle linee telefoniche,  a rendere possibile l’accesso attraverso le loro infrastrutture.

Nel momento in cui non rendono più disponibile il servizio, incorrono nella responsabilità da inadempimento contrattuale nei confronti dell’utente.

Infatti, negando il servizio, viene meno la c.d. inclusione cioè la facoltà di fruire dell’accesso alla rete e di utilizzare i relativi servizi e si crea un divario tra chi può accedere alle nuove tecnologie e chi no.

Ma non solo.

Il singolo subisce una  violazione della propria identità personale elettronica sia sotto il profilo anagrafico sia sotto il profilo del patrimonio informativo di dati tecnici e di dati di contenuto.

Questa “perdita di chance” comporta un pregiudizio nella vita quotidiana, con danni alla sfera relazionale e alle abitudini di vita.

Quindi, viene violato il diritto costituzionalmente garantito di realizzarsi come persona, con un danno di carattere qualitativo più che quantitativo.

Il risarcimento di questo tipo di danno deve necessariamente passare per una valutazione equitativa, che tenga conto dell’intensità e della durata della compromissione nonché della professione, delle abitudini vita, quindi, delle caratteristiche soggettive della parte lesa.

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