Diritto d’autore: i diritti connessi al creatore dell’opera

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La Legge sul diritto d’autore individua il creatore, riconoscendogli la paternità, in colui che esprime il proprio lavoro intellettuale che genera l’opera e ne sia indicato come tale.

Sono previsti casi particolari per le opere collettive, ove l’autore è individuato in colui che le organizza e/o le dirige, le elaborazioni, ove l’autore è individuato nell’elaboratore stesso, nei limiti del suo lavoro, le opere anonime o pseudonime, per le quali è ritenuto autore colui che per primo le abbia rappresentate finché il vero autore non si sia rivelato; le opere per le quali non si riesca a distinguere o a scindere il contributo dei singoli autori, per cui il diritto sarà diviso in misura eguale (salvo diverso accordo) da tutti i coautori.

Gli articoli dal 12 al 19 riconoscono i diritti riconosciuti in capo all’autore dell’opera ovvero il diritto di pubblicare e sfruttare economicamente l’opera; riprodurre l’opera in copia …; trascrivere l’opera orale in opera scritta o riprodurla; eseguire, rappresentare o recitare l’opera …; comunicare l’opera al pubblico attraverso mezzi di diffusione a distanza …; distribuire o mettere in commercio o a disposizione del pubblico l’opera …; tradurre l’opera …; noleggiare o autorizzare il prestito o il noleggio ….

L’art. 19 chiarisce che l’esercizio di uno di questi diritti non preclude o esclude l’esercizio esclusivo degli altri. Si tratta, come chiarisce l’art. 25, di diritti alienabili che possono essere ceduti a terzi, e durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Accanto ai diritti inalienabili, precedentemente elencati, la norma pone i c.d. diritti inalienabili a difesa della personalità dell’autore. Ad esempio:

–      in virtù del c.d. “diritto di integrità dell’opera”, l’autore conserva il diritto a rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica che possano creare pregiudizio al suo onore o alla sua rispettabilità o reputazione. Ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera ed anche dopo la cessione dei diritti stessi a terzi;

–      In caso di opera anonima o pseudonima, l’autore ha sempre il diritto di manifestarsi rivelando la propria identità. Da questo momento, nonostante i patti precedentemente stipulati, dovranno indicarne il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni etc. etc.;

–      Pur trattandosi di diritti  inalienabili, allorchè l’autore approvi consapevolmente modifiche dell’opera, non potrà più agire per impedirne l’esecuzione o chiederne la soppressione;

–      Dopo la morte dell’autore, i diritti passano in capo al coniuge, ai figli o, in loro mancanza, ai genitori o agli altri ascendenti e discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, ai fratelli e sorelle e ai loro discendenti;

–      Il diritto di pubblicare le opere inedite dell’autore spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore ne abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri. Qualora l’autore, avvalendosi del c.d. “diritto di inedito” che gli attribuisce la facoltà di decidere quando rendere nota la propria opera, abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

–      Esiste, infine, ai sensi dell’art. 2582 c.c., il c.d. “diritto di pentimento” che autorizza l’autore a ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali.

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