Proprietà Industriale: verso l’armonizzazione Europea.

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Con la L. 25 Ottobre 2017 n. 163 – Legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016/2017 – si preannunciano importanti novità in materia di Proprietà Industriale, che modificheranno in modo significativo l’attuale quadro normativo in materia

Tra le novità più importanti, l’art. 3 della legge dispone  il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ”.

Saranno introdotti, ad esempio, specifici casi di esclusione di un marchio dalla registrazione o, se debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli adempimenti alla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto.

Inoltre, nel caso in cui l’uso del marchio venga contestato in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, graverà sul titolare del marchio anteriore l’onere di provarne l’uso effettivo. Sarà, inoltre, introdotto il diritto di vietare l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere determinati prodotti o servizi.

Verrà aggiornata la disciplina in materia di marchi collettivi, prevedendo che “costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione”.

Sarà introdotta la nuova categoria dei c.d. “marchi di garanzia o di certificazione” utili a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.

Altra importantissima novità riguarderà la modifica della disciplina delle procedure dinanzi alla commissione dei ricorsi contro le pronunce dell’UIBM, per garantire efficienza e rapidità anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

In materia di brevetti, al brevetto nazionale e al fascio di brevetti, si affiancherà il brevetto europeo “ad effetti unitari” ovvero un titolo unico, che produrrà i suoi effetti in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Sul piano processuale,poi, verrà istituito un giudice sovrannazionale (il Tribunale Unificato dei Brevetti) competente, in via esclusiva, per le cause in materia di brevetti unitari, dapprima, e per quelle in materia di brevetti europei “tradizionali”, poi.

Infine, in materia di know how, l’art. 15 della legge delega stabilisce che il legislatore nazionale dovrà apportare al codice della p.i. modifiche atte a prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know how e delle informazioni commerciali riservate.

Infatti, l’attuale normativa garantisce al titolare delle informazioni riservate una vera e propria esclusiva in favore della quale sono applicabili tutte le disposizioni processuali speciali previste per marchi e brevetti.

La direttiva, invece, introduce una sorta di diritto affievolito, consentendo a chi ha ottenuto informazioni in modo illecito o abusivo di poterle continuare ad usare pagando al titolare un compenso.

Di contro,  però, viene ammessa la possibilità per gli stati di mantenere una tutela superiore, qualora la legislazione nazionale sia più garantista nei confronti dei diritti dei titolari, come nel caso dell’Italia dove, in virtù del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 cost., in materia di concorrenza sleale, si applicano le stesse sanzioni previste in materia di violazione della p.i.

Ne consegue un quadro normativo sensibilmente modificato. Il legislatore nazionale ha, dunque, un anno di tempo – sei mesi per quanto concerne le disposizioni relative al know how –  per adeguarsi alla direttiva, rendendo la disciplina della tutela della Proprietà industriale sempre meno nazionale e sempre più europea.

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