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Importanti novità sono in arrivo nell’ambito della tutela del diritto d’autore, soprattutto per quanto concerne il granitico ed inossidabile monopolio della SIAE, nella suddetta materia.

Ancora una volta, è l’Unione Europea a determinare il cambiamento, quel cambiamento che in Italia sembra avere sempre qualche problema di attuazione.

Con la DIRETTIVA 2014/26/UE, conosciuta come Direttiva Barnier, recepita in Italia con il D.Lgs 15 marzo 2017 n. 35,  l’Unione ha indicato alcuni fondamentali principi di armonizzazione della tutela del diritto d’autore nel vecchio continente, data la pluralità di ordinamenti nazionali vigenti.

Si legge nel Considerando n. 8 : “La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, modalità di gestione e il quadro di sorveglianza …”

Pertanto, obiettivo fondamentale è l’armonizzazione e il coordinamento dei sistemi nazionali, per ottenere un quadro ed un sistema unitari in materia di tutela del diritto d’autore.

Ebbene, la direttiva stabilisce che “solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva – Considerando n. 2”, e che “gli organismi di gestione collettiva svolgono un ruolo importante in quanto promotori delle espressioni culturali – Considerando n. 3”.

Inoltre, stabilisce che “è opportuno che gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’UE possano beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti negli stati membri – Considerando n.4”

Ma assai più rilevante è l’assunto secondo cui “i titolari dei diritti dovrebbero essere liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti che differiscono dagli organismi di gestione collettiva perché non sono controllate dai titolari dei diritti – Considerando n. 15”.

Finalmente, attraverso il d. l. 16 ottobre 2017 n. 148, anche l’Italia ha inteso dare effettiva attuazione alla normativa europea in materia di tutela del diritto d’autore,  in un quadro, che da sempre si manifesta con il totale monopolio da parte della SIAE.

La sua egemonia è stabilita ex lege dall’art. 180 L. 633/1941 sul diritto d’autore, il quale stabilisce che “L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).”

Ebbene, l’art. 19 d.l. 16 ott. 2017 n. 148, rubricato “liberalizzazione in materia di collectin diritti d’autore”, modifica il testo sopra riportato in tal modo: “è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e altri organismi di gestione”, laddove per organismi di gestione si intende “organismi di gestione collettiva”.

Una limitazione, dunque, rispetto a quanto stabilito dalla normativa Europea, nonostante la quale si apre la strada a nuove realtà, che potrebbero introdursi in questo importante mercato, creando alternative possibili all’egemonico controllo di SIAE.

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