L’E-commerce

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La Comunicazione della Commissione europea n. 97/157 definisce il commercio elettronico come lo “svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica”, specificando che “ […] comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione”.

Allo stesso modo per la Direttiva Comunitaria n. 2000/31/CE, il commercio elettronico è “qualsiasi servizio prestato normalmente, dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi cioè della persona fisica o giuridica che, a scopi professionale e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, anche per ricercare o rendere accessibili delle informazioni”.

Sinteticamente, il fenomeno del commercio in rete si esplica in due realtà principali: da un lato commercio elettronico indiretto ovvero un’opzione ulteriore per raggiungere il mercato al fine di instaurare un rapporto diretto tra produttore e consumatore/cliente, dall’altro il commercio elettronico diretto ovvero un canale specialistico per certi tipi di prodotti.

Per definizione il contratto telematico è un contratto commerciale la cui stipulazione avviene a distanza e fuori dai locali commerciali

Esso si perfeziona in uno spazio informatico/telematico in cui l’acquirente accede ad un c.d. e-commerce, visiona i beni e servizi a cui è interessato, li inserisce in un carrello virtuale e decide, infine, se acquistarli o meno, inoltrando, in caso affermativo, un modulo d’ordine contenente i dati richiesti.

Si verifica, così, l’acquisto on line.

Pur nella sua estrema semplicità di esecuzione, il procedimento appena descritto coinvolge una importante quantità di discipline giuridiche, tra cui le norme del Codice Civile in materia di contratti, le già citate norme del Codice del Consumo (vedi legge applicabile) con il D. Lgs 206/2005 e del D. Lgs 70/2003 in applicazione della Direttiva 200/31/CE, le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale sul documento informatico e sulla firma digitale ovvero il D.Lgs. 82/2005 così come riformato dal D.Lgs. 235/2010, le norme sul Codice delle comunicazioni elettroniche con il D.Lgs 259/2003 ed, infine, ma non meno importante le norme sulla Privacy con il D. Lgs 196/2003.

Il D. Lgs. 70/2003 che identifica il contraente più debole – ossia il consumatore/acquirente -, imponendo al venditore specifici oneri contrattuali – ad esempio regolamentando il diritto di recesso -, per garantirne la tutela.

Se il Decreto nulla specifica in merito alla distinzione tra il cd. “consumatore finale” e il professionista o portatore di partita iva che, invece, destina il bene o il servizio acquistato telematicamente all’esercizio della propria professione, diversamente il Codice del consumo – D.Lgs. 206/2005 – distingue chiaramente le due figure.

È, dunque, possibile utilizzare in via analogica la disciplina del Codice del Consumo, per quello che concerne l’individuazione della figura del contraente debole, assimilandola a quella della Direttiva e del Decreto in relazione alla normativa sui  contratti telematici.

 


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