Il Modello di utilità

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Ai sensi del D. Lgs 30/2005, si distingue tra la disciplina del modello di utilità e quella del disegno o modello ornamentale.

L’art. 31 stabilisce che “possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento , a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale”.

L’art. 82 C.P.I. stabilisce che “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti utensili od oggetti di uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.

Accanto al brevetto per invenzione, quindi, il nostro ordinamento prevede i c.d. MODELLI INDUSTRIALI, espressione comprendente due diverse categorie di creazioni, la cui distinzione è stata mantenuta dal Legislatore che le ha disciplinate separatamente: “modelli di utilità” e “disegni e modelli”.

I MODELLI DI UTILITAproteggono, tramite brevetto, le forme nuove del prodotto che diano al prodotto stesso una specifica efficacia o comodità funzionale.

I DISEGEGNI E MODELLI proteggono, con registrazione, l’aspetto esterno del prodotto che sia privo di valori funzionali ed abbia, quindi, un rilievo puramente estetico, senza però che sia richiesta la presenza di una particolare gradevolezza.

 


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