Il Brevetto

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Vi è più historia in cent’anni che non ebbe il mondo in quattromila; e più libri si fecero in questi cento che in cinquemila; e le invenzioni stupende della calamita e stampe ed archibugi gran segno dell’unione del mondo“.

Sono le parole del filosofo Tommaso Campanella che già sul finire del ‘500 esaltava l’importanza delle invenzioni per il progresso della conoscenza umana.

Henry Ford sosteneva che “c’è vera innovazione solo quando una tecnologia è accessibile a tutti“.

Thomas Edison affermava che “il genio è per l’1% ispirazione e per il 99% traspirazione”, dove per traspirazione s’intende proprio quel faticoso percorso – di analisi, studio del contesto, sintesi, disegno, realizzazione del prototipo, brevetto, ingegnerizzazione, marketing e comunicazione – che trasforma l’idea astratta concretizzandola e diffondendola come invenzione.

Quindi, il processo che porta all’invenzione è spesso molto lungo, nel quale l’idea o il “lampo di genio” ne rappresenta solo una parte infinitesimale.

L’attuale definizione di invenzione la descrive come la soluzione di un problema tecnico che fino a quel momento non era stato risolto, avente carattere di novità e originalità e suscettibile di una concreta applicazione in campo industriale.

L’invenzione può essere classificata in modo diverso in virtù delle peculiarità che presenta, rendendo possibile la distinzione tra invenzioni di prodotto – ovvero la realizzazione di un nuovo prodotto – e invenzioni di procedimento – ovvero procedure industriali o metodi di lavorazione dei prodotti.

Per distinguere le due categorie la Giurisprudenza chiarisce che “il brevetto per invenzione che fa riferimento alla struttura del manufatto e non al metodo di realizzazione dello stesso deve essere qualificato come brevetto di prodotto e non come brevetto di procedimento” (Corte d’App. Milano 21/01/1992).

E’ possibile, inoltre, distinguere tra invenzioni principali, realizzate senza l’uso di altre già esistenti e invenzioni derivate, realizzate grazie ad una o più invenzioni preesistenti e quindi sono prive di autonomia scientifica.

Essenziale è che si giunga ad un risultato completamente nuovo, mai ottenuto fino a quel momento. A loro volta, le invenzioni derivate si distinguono in invenzioni di perfezionamento, di traslazione, di combinazione.

Ancora, si distingue tra invenzioni indipendenti – che non hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare del brevetto precedente, su cui poggia la nuova invenzione e invenzioni dipendenti – che hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare del brevetto precedente, su cui poggia la nuova invenzione.

Perché brevettare la propria invenzione?

A rispondere a questa domanda è proprio il Codice Civile il quale, all’art. 2584, dispone che “chi ha ottenuto un brevetto per invenzione industriale ha diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge”.

L’art. 66 Codice della Proprietà Industriale dispone che “i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti dal presente codice”.

Da queste due norme si evince che il brevetto conferisce al suo titolare diversi diritti esclusivi, ad esempio – se si tratta di un prodotto –  il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto predetto, oppure – se oggetto del brevetto è un procedimento – il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.


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