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Codice del consumo: nuove tutele per i consumatori, nuovi oneri per gli imprenditori – Registrazione Marchi e Brevetti

Codice del consumo: nuove tutele per i consumatori, nuovi oneri per gli imprenditori

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Già in un precedente articolo ci siamo occupati del fenomeno e-commerce quale realtà in costante ascesa che, contrariamente al resto del panorama economico, presenta dati sempre più incoraggianti, impensabili nell’ambito del commercio tradizionale.

Le notizie più allettanti giungono, però, dall’estero dove ormai il commercio in Rete è un realtà ben consolidata.

In Italia, se da una lato non si può certo negare uno sviluppo sempre crescente di questa pratica commerciale, dall’altro ancora troppa diffidenza accompagna il consumatore nell’esperienza dell’acquisto on line.

Infatti, la scelta di un prodotto senza averne verificato con mano qualità e requisiti, la mancanza di un contatto diretto con chi propone la vendita, la diffidenza nei confronti dei sistemi di pagamento corroborata da frequenti storie di truffe e raggiri, frenano il  consumatore Italiano che continua a preferire l’acquisto tradizionale.

Per rassicurare il consumatore più diffidente ed incentivare l’acquisto on line, attraverso il D. Lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, recependo la Direttiva n. 2011/83/UE, il Legislatore ha apportato alcune importanti modifiche al Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) proprio a vantaggio del consumatore, ampliandone i margini di tutela,  in particolare nei contratti a distanza – online, appunto – o negoziati fuori dei locali commerciali.

Al  consumatore vengono garantiti maggiori diritti che si traducono, di fatto, in maggiori doveri per gli imprenditori che vendono i loro prodotti o servizi on line.

Tra le modifiche più significative – specie nei contratti online – c’è l’incremento degli obblighi informativi già attualmente previsti per l’imprenditore, per il quale si aggiunge l’onere di fornire maggiori informazioni ai consumatori prima della conclusione del contratto (recapiti a cui è possibile contattarlo, costi del bene e del servizio evidenziando ogni spesa aggiuntiva, comprese quelle di spedizione, promemoria della garanzia legale di conformità, tempi e modalità per l’esercizio del diritto di recesso, con la relativa modulistica).

Vi sono, inoltre, le importanti modifiche relative all’esercizio diritto di recesso che il consumatore potrà effettuare entro 14 giorni, nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto e, nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni.

Laddove  l’imprenditore non fornisse in modo chiaro ed inequivocabile le informazioni necessarie all’esercizio  del diritto di recesso, al consumatore è stato riconosciuto il cd. “diritto di ripensamento”, fino a 12 mesi dopo la fine del termine minimo previsto per legge.

Ricevuta la comunicazione del recesso, l’imprenditore dovrà restituire i pagamenti ricevuti entro 14 giorni, anziché  entro 30 giorni, come precedentemente previsto ed entro lo stesso termine il consumatore dovrà restituire i beni all’imprenditore. L’integrità del prodotto da restituire non è più condizione essenziale per il recesso: il consumatore potrà restituire anche un bene non intatto ma sarà responsabile della diminuzione del suo valore.

Quanto alle spese, è stato introdotto il divieto di spese aggiuntive, dunque non potranno essere imposti costi aggiuntivi per l’uso di strumenti di pagamento – quali, ad esempio, le carte di credito. In tal caso, l’istituto di emissione della carta di pagamento dovrà riaccreditare al consumatore le spese addizionali addebitandole all’imprenditore.

Stesso divieto di costi aggiuntivi si applica alle eventuali tariffe telefoniche a carico del consumatore che intenda mettersi in contatto con l’impresa o l’azienda mediante i recapiti da quest’ultimo indicati.

Infine, qualsiasi pagamento supplementare deve essere espressamente autorizzato dal consumatore, pertanto, l’imprenditore non potrà dedurre tale consenso utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve, attualmente, rifiutare per evitare il pagamento supplementare.

Il D.Lgs 21/2014 entrerà in vigore il 13 giugno 2014.

Ci si domanda se queste nuove misure si riveleranno sufficienti ed efficaci a garantire un incremento del commercio on line.

Se il consumatore è per definizione la parte debole di un contratto stipulato a distanza, come accade per la vendita on line, può accadere che un consumatore astuto e preparato sappia utilizzare le tutele a lui garantite non spinto dalla buona fede che dovrebbe caratterizzarlo.

La maggiore tutela del consumatore, in ogni caso auspicabile, può tradursi in uno sbilanciamento e inasprimento delle condizioni di vendita per gli imprenditori che spesso difendono piccole realtà commerciali con impegno ed entusiasmo?

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