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La Comunità Europea, con la Direttiva 91/250/CEE, ha inserito il software tra le opere dell’ingegno tutelate con la L. n. 633/1941 (legge su Diritto d’Autore), posto che Il suo valore non sta nel supporto che lo contiene bensì nel suo contenuto, nell’idea da cui nasce.

Al fine di accordare una maggiore tutela a questo tipo di opera, il d.P.C.M. n. 244 del 3 febbraio 1994 ha indicato le modalità di tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, il cui compito è quello di dare pubblicità legale al software.

Ma non solo: con D. Lgs. 518/1992 il nostro Ordinamento ha recepito la Direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14 maggio 1991, dedicata alla tutela del software “ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche”, con cui è stata modificata la legge sul diritto d’autore e si è fornita una specifica protezione in ambito penale. Il Legislatore, infatti, con la L. 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori.

Dunque, i programmi informatici, software, codici, layout, esattamente come tutte le altre opere dell’ingegno, sono tutelati dal diritto d’autore.

Va evidenziato che, in questi casi molto più che in altri, la titolarità dell’opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente elaborato e realizzato i codici. Questo perché molti programmatori sono legati da u rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica.

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