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La Web Reputation consiste nella percezione che “la Rete” ha di una persona/personaggio, di un prodotto, di un marchio aziendale e la si può misurare valutando l’esposizione mediatica o il “sentiment”, basato su un criterio qualitativo del gradimento del pubblico, generato nelle varie discussioni prese in esame.

La reputazione in rete non si costruisce solo basandosi sul dato della diffusione e della popolarità, ma anche e soprattutto sugli elementi della credibilità/affidabilità.

Ormai, la Web Reputation è diventata talmente importante ed influente da essere considerata un vero e proprio biglietto da visita anche per le imprese tanto che si parla di Brand Reputation.

Ogni impresa ambisce ad avere una buona reputazione on line del proprio marchio, perché questa si traduce in ricchezza di contatti e di nuove opportunità lavorative e di collaborazione.

La cattiva reputazione erode le potenzialità e lo stato dell’attività o del marchio, traducendosi in una perdita economica a volte anche notevole.

Non è difficile intuire che si tratti ormai di un affare da migliaia di euro.

Ecco perché molte aziende incaricano web agenzie per aiutare o addirittura costruire la propria reputazione on line.

Tale fenomeno è esteso al tal punto che oggi esistono veri e propri fabbricanti di Brand Reputation on line, servendosi di pratiche come il buzz marketing ( che consiste nel fare parlare di …, nell’informare su un brand o su un certo prodotto o servizio: l’obiettivo è quello di creare un passaparola che mano a mano si ingigantisce, impossibile da non notare. In alcuni casi, il blogger è pagato dallo stesso brand per scrivere opinioni e pezzi su di esso) o l’astroturfing (che consiste nel simulare consensi attorno ad un prodotto o servizio utilizzando forum, community, blog, social network ossia il c.d. web 2.0. Sono le aziende che, celate sotto false identità o dissimulate dietro la faccia di qualche blogger di rispetto, promuovono determinate cause per manipolare i gusti degli utenti dei dibattiti che si consumano in rete)

Si tratta, in realtà di forme, più o meno gravi, di pubblicità occulta.

In ambito giuridico, la tutela della identità digitale di un’azienda – o di un soggetto – diviene elemento centrale che trova il suo spazio nella disciplina dei marchi,  del commercio elettronico, del data protection, nei provvedimenti dell’Autorità a difesa della concorrenza leale e del mercato, nei provvedimenti AGCOM e del Garante della Privacy.

LA DISCIPLINA COORDINATA tra legge sul commercio elettronico 70/2003, Legge Antitrust e codice del consumo ci suggerisce la via normativa percorribile, per garantire la tutela non solo nei confronti delle aziende stesse, nell’ottica della giusta concorrenza, ma anche nei confronti dei consumatori che sono i destinatari di queste forme ambigue di pubblicità.

Si tratta di assumere la consapevolezza che, essendo in un ambito di per se non immediatamente intellegibile come lo è internet, occorre conferire il massimo della trasparenza.

Per esempio, il d.lgs 70/2003, all’art. 8 stabilisce che la comunicazione commerciale in Rete deve sempre essere avvertita. Infatti, il principio cardine del commercio elettronico è l’informativa al potenziale cliente – “Caro utente sappi che se vuoi acquistare questo servizio le condizioni sono quelle di seguito indicate”. L’utente, dunque, deve sapere che sta leggendo un comunicato promozionale.

La legge antitrust stabilisce che le buone regole di mercato non vanno solo a favore delle imprese , ma si riflettono anche sui consumatori. [1]Il Codice del Consumo stabilisce che il consumatore deve essere garantito, soprattutto nella possibilità di assumere una scelta di acquisto libera e consapevole. Una pubblicità occulta va contro il principio della scelta consapevole del consumatore.

In caso di condotta commerciale ingannevole e scorretta da parte di aziende che siano già state oggetto di provvedimenti dell’Agcom e dell’Autorità giudiziaria si consiglia: a) di ignorare ogni loro richiesta; b) fare un esposto /querela alla Procura della Repubblica della propria città.

 

[1] la Cassazione a S.U.  4 febb. 2005 ha evidenziato n. 2207 per cui la legge antitrust non è soltanto la legge degli imprenditori ma è la legge di tutti i soggetti del mercato.

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