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Blog, forum, news group, chat line; nella sconfinata terra dell’Internet cosa viene riconosciuto come stampa e che connotazione assume la libertà di informazione?

La legge 62/2001 sottopone il prodotto editoriale all’obbligo di registrazione e lo definisce come quel prodotto diffuso al pubblico e con periodicità regolare, cartaceo, informatico o elettronico, destinato alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni.

Inoltre, il D.Lgs n. 70/ 2003 stabilisce che la registrazione della testata telematica è obbligatoria esclusivamente per le testate imprenditoriali o commerciali.

È plausibile distinguere tra editoria e  libera espressione di pensiero.

La prima attiene alle testate telematiche registrate che esercitino l’attività a livello imprenditoriale o commerciale; la seconda attiene ai contenuti generati dall’utente senza alcun fine di lucro.

Queste due realtà non sono assimilabili il che, da una lato, esclude l’applicabilità della responsabilità del direttore cartaceo a quello digitale e, dall’altro, ammette l’applicabilità delle misure cautelari alla testata telematica, mentre viene esclusa per la stampa cartacea.

Tracciato questo paradigma generale, analizziamo un caso molto famoso che ha sancito un principio importantissimo: la non equiparabilità del blog al mezzo stampa.

Si tratta del c.d.“caso Ruta”.

Con sentenza n. 23230/2013, la Cassazione ha assolto, con formula piena “perché il fatto non sussiste”, il blogger Carlo Ruta, condannato in primo e secondo grado per il reato di stampa clandestina.

Ruta, attraverso il blog “accadde in Sicilia”, si occupava spesso di fatti legati alla mafia. Fu denunciato da un magistrato che si era ritenuto offeso per un articolo.

Secondo l’interpretazione dei giudici di primo e secondo grado, il blog era da considerarsi  vera e propria testata telematica on line, e di conseguenza soggetta all’obbligo di registrazione, in assenza della quale scatta il reato di stampa clandestina. Si assimilava, così, la stampa cartacea a quella digitale.

Tale impostazione, però, non teneva conto del D.Lgs n. 70/2003, che impone l’obbligo della registrazione solo a chi ha una struttura organizzativa editoriale, mentre il blog di Ruta era retto da una singola persona fisica.

Su tali basi, la Corte di Cassazione ha ribaltato le precedenti pronunce, data “l’assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e per quel che qui interessa rispetto alla stampa” (Cass. Pen. 1 ott. 2010, n. 35511), definendo il blog un giornale telematico di informazione civile e precisando che mancano le condizioni essenziali per poterlo definire stampa ai sensi della legge 47/1948.

Inoltre, come sopra specificato, la registrazione dei giornali on line è obbligatoria solo per ragioni amministrative ovvero ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria (L.62 del 2001e D.Lgs 70/2003).

Secondo la Suprema Corte, l’estensione dell’obbligo di registrazione ai giornali on line costituirebbe una interpretazione analogica in malam partem e quindi è inammissibile.

Alla luce di quanto stabilito da questa importante sentenza, si può dedurre che il blog non è stampa, ma è l’espressione libera di pensiero in Rete.

 


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