Web reputation, questa sconosciuta.

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Identità personale – diritto dell’individuo ad essere se stesso nelle relazioni sociali-, reputazione – diritto a non vedersi pregiudicata la considerazione che gli altri hanno della nostra persona – e immagine sono tre concetti che interessano la realizzazione della persona umana.

Oggi, qualsiasi individuo che possegga un dispositivo in grado di connettersi ad internet deve preoccuparsi anche della c.d. “persona elettronica”, che va protetta e promossa al pari della “persona reale”.

La violazione della persona elettronica si verifica quando un terzo all’esterno offusca o travisa tale identità personale ledendo il principio di autodeterminazione.

L’unico modo per salvaguardare la propria esistenza come “essere informativo” si individua nella tutela dei propri dati.

Facciamo l’esempio pratico di un soggetto conosciuto a livello nazionale e internazionale che si promuove anche mediante il web.

Se l’identità e la reputazione di un soggetto nella società off line si costruiscono su iniziativa e sotto il controllo dell’interessato, nella società on line le cose son più complesse, dato che  sul corpo informativo della persona influiscono gli agenti della Rete che manipolano a proprio piacimento i contenuti caricati.

Ecco che l’identità, la reputazione e l’immagine del soggetto dipendono solo in minima parte dall’azione diretta dell’interessato, mentre per la gran parte dipendono dagli algoritmi eseguiti dai motori di ricerca e dai feedback dei social network.

Per questo, è importante imparare a gestire la propria web identità, partendo dal presupposto che essa può essere costruita o distrutta ad arte e su commissione.

“L’autodeterminazione informatica”, intesa come  “protezione dei dati sensibili”, è l’unico modo per salvaguardare la propria identità digitale e la propria web reputation dai “rimescolamenti”dei motori di ricerca, dei social, e di tutti gli altri operatori che maneggiano, spesso a nostra insaputa, i nostri dati.

Come fare? Il titolare del trattamento del dato  deve adottare le misure di sicurezza necessarie alla tutela dei dati utilizzati, attraverso l’adozione delle necessarie misure di sicurezza, la cui mancata assunzione  espone a responsabilità civile.

Infatti, nell’ambito del data protection l’attività di raccolta dati è considerata come attività pericolosa e la relativa responsabilità è di carattere oggettivo assimilata a quella prevista dall’art. 2050 c.c.

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