Con il termine “browsing” si intende la consultazione di diverse pagine web, contenute in siti diversi, attraverso un sito di partenza, da cui se ne raggiungono altri, che a loro volta diventano mezzo di ulteriore collegamento.
Come quando si da una rapida occhiata a più testi e volumi, sfogliandone sommariamente le pagine, con il browsing, la consultazione delle pagine web avviene in modo superficiale e frammentario, con continui collegamenti da un sito ad un altro, saltando di pagina in pagina.
Ebbene, da un punto di vista giuridico, la pura consultazione di pagine web non rientra tra le attività sottoposte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Sappiamo, però, che per poter leggere un contenuto formalizzato su di un supporto digitale è necessaria una riproduzione, seppur temporanea, di tale contenuto nella memoria del computer.
Inoltre, per poter accedere al contenuto via internet, è necessaria una trasmissione – ovvero quindi una forma di distribuzione – del contenuto stesso dal server dell’access provider al computer dell’utente.
Lo stesso displaying, cioè l’apparizione a video del contenuto, integra un’ulteriore forma di riproduzione.
Svolte in questo modo, le attività elencate, hanno carattere temporaneo e strumentale, tanto che la memorizzazione dei contenuti avviene sulla RAM del computer, e dunque, in forma provvisoria e non definitiva per cui una volta spento il computer, la memorizzazione viene cancellata .
Questo è possibile perché, chi mette a disposizione degli utenti della rete le proprie pagine web, autorizza implicitamente ed automaticamente tutte quelle forme di utilizzazione del contenuto necessarie a consentire l’attività di browsing.
Se il titolare del diritto di proprietà intellettuale decide di rendere interamente fruibile tutta la propria opera, autorizzandone l’appropriazione da parte di altri, viene meno la violazione del diritto di proprietà intellettuale, e quindi l’abuso.
Al contrario, se il contenuto è reso solo parzialmente fruibile attraverso il sito del titolare, e invece risulta interamente riprodotto in un altro sito, il soggetto che si appropri dell’intero contenuto, servendosene fini economici, collocandosi fuori dalla libera utilizzazione, realizza – oltre alla violazione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale – un atto di concorrenza sleale.
Pertanto, per rientrare nell’ambito delle libere utilizzazioni, il browsing deve rispettare determinati limiti : la riproduzione deve, cioè, avere vita fintantoché l’operazione di browsing lo richieda e non fissarsi su di un supporto durevole.
Inoltre, l’utente dovrà utilizzare la riproduzione effettuata solo ai medesimi fini di consultazione previsti dal browsing, e non dovrà, viceversa, farne usi diversi ed ulteriori, in particolar modo se tali usi ulteriori abbiano carattere economico.
In definitiva il browsing è ammissibile allorché non contrasti con il requisito della non concorrenza.
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