Grazie ad una importante pronuncia del 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha, finalmente, aperto la strada ad una nuova forma di contrasto al fenomeno del domain grabbing, dando maggiore rilievo agli interessi e ai diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, in Rete.
Infatti, con il provvedimento n. 23967 del 9 ottobre 2012, l’AGCM ha stabilito che la registrazione di un nome di dominio corrispondente ad un marchio registrato, o ad un altro titolo di proprietà intellettuale di proprietà di terzi, può costituire una pratica commerciale sleale, come tale sanzionata dalle vigenti disposizioni contenute nel Codice del Consumo.
Il caso preso in esame, si configura come forma di accaparramento illegittimo di un “nome a dominio”, corrispondente a marchio o altro segno distintivo tutelato di proprietà altrui. I fatti.
L’impresa“Biliardi Cavicchi”, produttrice di biliardi da arredamento, nel 2010 acquista il nome a dominio biliardimari.it. che, riproduce il marchio “Biliardi Mari”, di proprietà dell’omonima impresa, concorrente della Cavicchi, da tempo in acque tempestose, in quanto sottoposta a procedura concorsuale.
Attraverso l’utilizzo del dominio biliardimari.it, la Cavicchi effettua la c.d. “redirect”, ovvero indirizza gli utenti che inseriscono nella loro ricerca il nome “Biliardi Mari”, sulle proprie pagine web, piuttosto che su quelle del legittimo proprietario del marchio.
Contro l’illegittima condotta della Cavicchi, la società Restaldi S.r.l. – divenuta, intanto, titolare del marchio Mari – presenta segnalazione all’AGCM.
L’Autorità accerta che il comportamento assunto dalla Cavicchi costituisce una pratica commerciale ingannevole in quanto idonea a “[…] indurre il consumatore in errore circa i diritti di proprietà industriale del professionista e la specifica origine del prodotto” .
Secondo l’Autorità “[…]a far data dal mese di settembre del 2010, tutti i consumatori interessati a visionare on line i prodotti della società Biliardi Mari sono stati indirizzati al sito del professionista potendo quindi ragionevolmente ritenere che l’impresa Biliardi Cavicchi avesse acquisito il marchio e i prodotti della Mari”.
L’AGCM riscontra la violazione dell’articolo 22 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30).
Quest’ultimo, oltre a vietare di fare uso dell’altrui segno distintivo come nome di dominio, menziona il rischio di associazione/confusione tra segni, come elemento idoneo a giustificare tale divieto.
La Cavicchi viene, dunque, condannata ad una sanzione pecuniaria pari ad EURO10.000,00 e le viene ordinato di cessare la pratica scorretta con la disattivazione del redirect effettuato tramite il dominio
Così decidendo, l’AGCM ha di fatto introdotto una vera e propria procedura per pratiche commerciali sleali, innanzi ai propri organi di controllo, attraverso la quale conseguire effetti rilevanti dal punto di vista della tutela dei diritti, con tempi più brevi e costi inferiori, rispetto ad un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Tale apertura è importante anche perché il principio espresso appare applicabile a ogni tipo di violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale altrui o ad illeciti tipici dei rapporti tra imprese sul mercato – come le fattispecie di concorrenza sleale – purchè coinvolgano, gli interessi dei consumatori.
E, ricollegandoci all’articolo precedente, in applicazione del principio espresso nel provvedimento dell’AGCM, è possibile considerare, quale pratica commerciale sleale, l’utilizzazione dell’altrui marchio come parola chiave nei servizi di pubblicizzazione ed indicizzazione di prodotti o servizi simili a quelli offerti dal titolare del marchio o che possa qualificare come pratica commerciale sleale una qualsivoglia condotta qualificabile come di concorrenza sleale, a condizione che la stessa risulta idonea, anche in termini meramente potenziali, ad incidere sui diritti e gli interessi economici dei consumatori.
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