E-commerce: nessuna improvvisazione

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Il fenomeno del commercio on line è in costante ascesa e, a dispetto della grave crisi economica, continua a registrare dati incoraggianti tanto da spingere anche le realtà imprenditoriali minori a lanciarsi nella mischia e ad approfittare di questo nuovo mercato.

Ma gli imprenditori sono sempre consapevoli delle implicazioni giuridiche della vendita on line?

Ebbene, quando un imprenditore decide di avviare il proprio negozio e-commerce sa bene di dover investire tempo e risorse considerevoli per garantirsi la buona riuscita del progetto imprenditoriale che intende realizzare.

Per fare ciò si affida ad esperti del settore che si occupino della costruzione della piattaforma on line, curandone ogni dettaglio tecnico ed estetico, ma anche e soprattutto che impostino le più efficaci strategie di marketing e comunicazione valorizzando e promuovendo il prodotto o il servizio proposto.

Ciò che, invece, ancora troppo spesso si tende a sottovalutare è l’aspetto giuridico, in virtù del quale l’acquisto telematico costituisce un vero e proprio contratto commerciale avente efficacia tra le parti!

Infatti, il nostro imprenditore spesso ignora che, nonostante la sua semplicità di esecuzione, la procedura con cui l’acquirente accede ad un c.d. e-commerce, visiona i beni e servizi, li inserisce in un carrello virtuale ed, infine, li acquista compilando ed inoltrando il modulo d’ordine predisposto è un accordo e, come tale, regolato dalle norme di Legge in materia di contratti.

Non solo. La prassi contrattuale deve fondersi con diversi altri aspetti e settori normativi come la disciplina del consumo (D.Lgs 206/2005), la disciplina sui documenti informatici e sulle firme digitali (D.Lgs. 82/2005, così come riformato dal D.Lgs. 235/2010), la disciplina sulla Privacy (D. Lgs 196/2003), la disciplina sulla Pubblicità, la disciplina sulla concorrenza sleale e sull’antitrust, la disciplina sul diritto d’autore (L. 633/41 e successive modifiche), e sulla proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005 e successive modifiche),  le norme sul Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003).

Tutte queste norme dispongono diritti e doveri a carico, sia dell’imprenditore che del consumatore, con lo specifico obiettivo di garantire e tutelare gli interessi di entrambe le parti.

A mero titolo esemplificativo, il D. Lgs 70/2003, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2000/31/CE, ha stabilito che, per dare certezza e sicurezza alla transazione, il venditore è tenuto conservare ricevuta degli ordini ricevuti, riepilogare le condizioni generali di contratto e le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio venduti, il prezzo, i mezzi e sistemi di pagamento, il diritto di recesso etc.

Recentissimo è poi il D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 21, in attuazione della Direttiva 2011/83/UE, in vigore dal 13.06.2014, che ha modificato il Codice del Consumo  – D.Lgs 206/2005 – garantendo maggiore tutela al consumatore.

Purtroppo, l’aspetto giuridico/normativo legato alla pratica dell’e-commerce è ancora sottovalutato e addirittura sconosciuto a molti di coloro che, a diverso titolo, operano e agiscono nel settore.

Troppo spesso quello stesso imprenditore che tanto ha investito nella creazione del proprio negozio digitale, ritiene non necessario l’affidarsi a professionisti competenti che si occupino di regolare anche questo importantissimo aspetto, preferendo l’improvvisazione di un copia incolla – ad esempio inserendo all’interno del proprio e-commerce le condizioni legali dei siti più blasonati che operano nello stesso settore merceologico – credendo così di aver assolto ai propri obblighi e di essersi messo a riparo da ogni possibile evenienza.

È importante, invece, superare questa visione superficiale entrando nell’ottica per cui la regolamentazione normativa del proprio e-commerce è il primo strumento utile per garantirsi la buona riuscita della propria idea imprenditoriale.

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